Se vi comunicano che la vostra patente ha subito un decremento dei punti per un'infrazione al Codice della strada, tale comunicazione è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace.
La Cassazione chiarisce due importanti aspetti relativi al meccanismo della patente a punti. Il primo relativo alla qualifica di "sanzione accessoria" della decurtazione dei punti. Il secondo relativo alla giurisdizione sui ricorsi avverso gli atti con i quali l'organo accertatore comunica al conducente l'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente, chiarendo che spettano alla cognizione del Giudice di Pace.
Riguardo al primo aspetto, l'aver ribadito nuovamente che la decurtazione dei punti sia qualificabile come sanzione accessoria, sebbene vi fossero già state pronunce in tal senso sia di merito che di legittimità, consente di procedere alla richiesta di sospensione dell'efficacia della sanzione stessa già all'atto dell'eventuale ricorso contro la sanzione principale. Ancora. Si chiarisce, definitivamente, la circostanza che la sospensione della sanzione principale, impedisce all'organo accertatore di proseguire l'iter sanzionatorio relativo alla decurtazione dei punti e/o della notifica del processo verbale in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente.
In merito al secondo aspetto, la Cassazione, dopo aver affermato con la Sent. n. 22235 del 2009 suindicata che la decurtazione dei punti è anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale, con la sentenza ultima a Sezioni unite, chiarisce quale sia il Giudice competente per l'opposizione, individuandolo nel Giudice Ordinario.
Secondo la Cassazione, la decurtazione dei punti dalla patente, costituendo una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, comporta che il contenzioso relativo alla sua applicazione, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204-bis e 205, D.Lgs. n. 285 del 1992, come confermato anche dall'art. 216, comma 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.
Con tale pronuncia, quindi, si delinea definitivamente il quadro dei rimedi avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente, che prevede la possibilità, per il trasgressore, di esperire o l'ordinario rimedio giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace o i ricorsi amministrativi al Prefetto o al Capo dello Stato. Quindi, se durante le ferie vi fanno una multa e vi inviano una comunicazione di decurtazione dei punti della patente, mi raccomando rivolgetevi al Giudice di Pace, anche con calma in quanto tra il primo di agosto ed il quindici settembre vi è la sospensione feriale dei termini processuali.
Fonte: http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/
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