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    Home Cronaca Giudiziaria Il conducente dell’autoveicolo che investa il “pedone” che non rispetta il rosso è comunque civilmente responsabile!

    Il conducente dell’autoveicolo che investa il “pedone” che non rispetta il rosso è comunque civilmente responsabile!

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    La responsabilità civile del conducente di un veicolo, così come normativamente prevista dall'art. 2054 c.c. ed ex art. 191, comma 1, C.d.S., è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte del guidatore, alcuna possibilità di prevedere e quindi prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il “pedone” abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

    Pertanto, permane la responsabilità giuridica dell’automobilista che “impegni” un incrocio, regolato da semaforo, nel caso in cui, scattata la luce rossa per i pedoni, egli non abbia evitato il verificarsi del sinistro stradale ai danni del “passante” che stava concludendo l’attraversamento pedonale sulle apposite strisce.

    E’ quanto ha deciso e disposto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in una sua recentissima sentenza con la quale ha accolto il ricorso di una signora romana che mentre stava per concludere l’attraversamento di un incrocio regolato da semaforo, scattata la luce semaforica rossa per i pedoni, e quindi verde per gli automobilisti, veniva travolta dal conducente di un’auto, convenuto poi in giudizio, unitamente dalla compagnia assicurativa, al fine di ottenerne il risarcimento dei danni subiti. (Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.05.2011, n. 9683)

    Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace e , successivamente, in grado di appello ,dinanzi al Tribunale di Roma, la signora investita si era vista respingere la domanda di risarcimento del danno sofferto, sulla scorta della motivazione giuridica della assenza di responsabilità dell’automobilista, in quanto quest’ultimo non era tenuto "ad accordare la precedenza" poiché il pedone, al momento dell'investimento, stava attraversando l’incrocio con la luce semaforica rossa per i pedoni e la collegata luce verde per i veicoli. Da qui la necessità della ricorrente di investire i Giudici della Suprema Corte di Cassazione della questione di diritto.

    E gli “ermellini” di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso della signora “investita” , non condividendo le pronunce dei giudici di I e II grado, avendo rilevato che in tali sentenze non si era effettivamente verificato se il pedone avesse tenuto o meno un comportamento anomalo, oppure se, d’altra parte, l’automobilista si fosse trovato in una situazione tale da non poter prevenire l'evento. Inoltre i Giudici del merito non avevano accertato se l'attraversamento fosse iniziato quando la luce semaforica era già rossa, o se all'inizio il semaforo fosse invece verde ed il rosso era scattato durante la fase finale dell’attraversamento, come sembrava evincersi dall’escussione di un testimone.

    A tal riguardo, in sentenza, la Corte di Cassazione  ha evidenziato che è orientamento giurisprudenziale costante ed univoco che  “…in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (in tal senso vedasi altresì Cass. Civ., n. 21249/2006).

    I magistrati della Suprema Corte hanno, infine, precisato che , nel caso in cui un automobilista occupi un incrocio regolato da semaforo verde in suo favore, “permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio”( così come Cass. Civ., n. 8744/2000 begin_of_the_skype_highlighting            8744/2000      end_of_the_skype_highlighting).

     

    In conclusione, sulla scorta del richiamato concorde orientamento giurisprudenziale , gli “ermellini” di Piazza Cavour hanno ritenuto responsabile l’automobilista dell’investimento della signora travolta dal veicolo nonchè pedone/ricorrente, della quale hanno accolto il ricorso, “cassando” la sentenza impugnata del Tribunale di Roma.

    Avv. Eugenio Gargiulo
    eucariota@tiscali.it

     
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