La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 12 maggio 2011, ha di recente risolto alcuni dubbi interpretativi riguardanti la Direttiva 2005/29, concernente la tutela del consumatore.
La suddetta Direttiva ha il fine di raggiungere, all'interno del mercato dell'Unione Europea, “un livello elevato di tutela del consumatore mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative” (articolo 1).
A tal fine, essa esplicita le definizioni di consumatore, professionista, prodotto, pratiche commerciali tra imprese e consumatori, diligenza professionale, invito all'acquisto.
I dubbi ermeneutici sono sorti in relazione all'art. 2, che definisce l'invito all'acquisto come: “Una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto”.
La Direttiva sancisce inoltre, all'art. 7, il divieto “omissioni ingannevoli” elencando, al punto quattro, le informazioni che un invito all'acquisto deve obbligatoriamente fornire al consumatore.
Le questioni sollevate riguardavano l'indicazione del prezzo; in particolare, è stato chiesto alla Corte se un invito all'acquisto possa definirsi tale anche se riporta il prezzo nella forma, spesso usata, “a partire da”.
La Corte ha risposto positivamente a questa questione, affermando che: “L'invito all'acquisto è una forma particolare di pubblicità che comporta un obbligo accresciuto di informazione”.
Se la dicitura “a partire da...” non qualificasse un messaggio come invito all'acquisto, sarebbe molto facile per un'impresa o un professionista inserire la suddetta nell'offerta pubblicitaria al fine di sottrarla a tutte le tutele previste, in favore del consumatore, proprio nel caso di invito all'acquisto; ciò andrebbe contro i principi della Direttiva che, invece, vuole aumentare il livello di tutela dell’acquirente.
Riguardo l'art. 7 che disciplina le omissioni, la Corte ha stabilito che la locuzione “a partire da...” non integri una dolosa reticenza; in particolare, la prima questione voleva chiarire se la presenza della suddetta frase all'interno del messaggio rendesse o meno lo stesso un invito all'acquisto, mentre in questo caso il dubbio era se l'inserimento del solo prezzo di partenza potesse integrare “un'omissione ingannevole”.
In questo caso, la Corte ha ribadito lo stesso principio, stabilendo che: “La sola indicazione di un prezzo di partenza in un invito all'acquisto non può quindi essere considerata un'omissione ingannevole”.
Il giudice del rinvio dovrà valutare se, nel caso concreto, il prezzo di partenza sia sufficiente a garantire la completa informazione, così come prevista e imposta dal diritto dell’Unione Europea; il criterio in base al quale dovrà essere fondato il giudizio di sufficienza si baserà anche sul tipo di mezzi adottati dal professionista per diffondere l'invito all'acquisto.
L'impresa o il professionista possono anche, al fine della spiegazione delle “caratteristiche del prodotto”, fare rinvio al proprio sito internet, “a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche del prodotto”.
Rosa Aimoni.
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