La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 7537, depositata il 25 febbraio 2011, ha risolto i dubbi relativi alla qualificazione giuridica delle false attestazioni, riguardanti il reddito percepito, rilasciate da un soggetto al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket.
Un precedente orientamento considerava questo comportamento come truffa e non come “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, reato contemplato dall'art. 316ter c.p. che punisce: “...Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee...”
Secondo questo primo orientamento, l'art. 316ter menziona esplicitamente “l'erogazione dei contributi, dei finanziamenti o dei mutui”; il concetto di erogazione implica un fare positivo, ossia una dazione pecuniaria, che concettualmente non comprende il beneficio dell'esenzione da un pagamento. Tale reato sarebbe quindi riconducibile alla fattispecie della truffa, essendo la falsa dichiarazione relativa al reddito qualificabile come un “artifizio o raggiro”, idoneo a ingenerare nella vittima, in questo caso l'amministrazione sanitaria, una “falsa rappresentazione della realtà”.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione aderisce, invece, all'orientamento contrario, qualificando la falsa attestazione sul reddito, al fine ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket, non più truffa ma proprio “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” ai sensi dell’art. 316ter.
Le ragioni di tale diversa qualificazione risiedono in una differente interpretazione della previsione normativa dell'art. 316ter, poiché nel concetto di “contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo” rientrano senz'altro anche le esenzioni.
Nella fattispecie in esame, inoltre, sono senz'altro assenti “gli artifizi e i raggiri”, elementi questi previsti dal dettato legislativo affinché si perfezioni il reato di truffa; infatti, la sola firma, da parte del reo, di un documento predisposto dall'amministrazione in cui è già prestampata la dichiarazione di disoccupazione o di non superamento di una certa soglia di reddito ai fini dell'esenzione, non comporta quella “falsificazione della realtà” che è invece precipua, eziologica e necessaria conseguenza del comportamento truffaldino.
Ne consegue che le false attestazioni volte ad ottenere un'esenzione non sono qualificabili come truffa; da ciò discende che, nel caso concreto, il comportamento tenuto dal reo non sia nemmeno qualificabile come reato, ma solo come illecito amministrativo, posto che l'ultimo comma dell'art. 316ter dispone: “Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999 e 96 centesimi si applica la sanzione amministrativa”.
La Corte di Cassazione ribadisce peraltro che, al fine di stabilire a quale reato il comportamento sia ascrivibile, esso debba essere valutato caso per caso, esaminando dettagliatamente gli specifici elementi della condotta.
Rosa Aimoni.
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