La Corte di Cassazione ha di recente affermato, con ordinananza n. 3670 del 14 febbraio 2011, la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi in cui siano promosse azioni antidiscriminazione.
Nel caso in esame, un comune aveva deliberato l'assegnazione di contributi economici alle famiglie modeste in occasione di nuove nascite riservando, però, tali benefici ai soli cittadini italiani ed escludendo, così, dalla categoria dei beneficiari le famiglie extracomunitarie.
Contro tale provvedimento, un'associazione e un gruppo di stranieri avevano adito il giudice ordinario, il quale, riconosciuta la presenza della discriminazione, aveva poi disposto la revoca della decisione assunta dal comune.
Il comune interessato aveva di conseguenza revocato anche il beneficio pecuniario prima concesso alle sole famiglie italiane; tale provvedimento è stato considerato dagli stranieri interessati e dall'associazione ricorrente come “ritorsivo”.
Il comune ha così fatto ricorso in Cassazione affermando che la questione avrebbe dovuto essere assegnata alla cognizione del giudice amministrativo e non ordinario.
La Corte di Cassazione, adita sulla questione, ha stabilito che le azioni antidiscriminazione, avendo ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi, sono da attribuirsi alla giurisdizione del giudice ordinario, quindi al tribunale e non al giudice amministrativo, sia in fase cautelare, com'è espressamente previsto la legge, sia nella successiva fase del giudizio di merito.
Rosa Aimoni.
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