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    Sentenza della Cassazione sulla responsabilità amministrativa delle imprese individuali.

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    Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 si applica anche alle imprese individuali; lo ha di recente affermato la Cassazione con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657.

    Quest’ultima pronuncia smentisce l’orientamento precedente, espresso dalla  sentenza del 3 marzo 2004 n. 18941, che aveva escluso che il suddetto decreto potesse applicarsi anche alle imprese individuali.

    Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la responsabilità penale (o amministrativa) a carico degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 comma 2).

    Tale decreto ha cambiato i principi che regolano l’imputazione penalistica; infatti, prima della sua emanazione solo le persone fisiche potevano essere chiamate a rispondere per la commissione di un reato.

    A seguito di questa riforma, le società e gli enti sono penalmente perseguibili nel caso in cui i loro rappresentati o i loro sottoposti abbiano commesso i reati elencati nel decreto “nel loro interesse o a loro vantaggio”.

    La Cassazione, con la sentenza del 2004, aveva escluso che tale disciplina potesse applicarsi anche alle imprese individuali: “È certo che tutta la normativa è riferita unicamente agli enti. In ogni caso il divieto di analogia in malam partem impedisce una lettura della normativa in esame che ne estenda le previsioni anche alle ditte individuali”.

    L’ultima sentenza della Cassazione afferma, invece, che i destinatari della nuova disciplina non possano essere individuati solo in base ad una manifesta previsione normativa; infatti va verificata, ai fini dell’applicabilità del decreto, la possibile inclusione del soggetto che ha compiuto il reato nella categoria “degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

    La Cassazione aggiunge anche che l’interpretazione formale del decreto  provocherebbe un “vuoto normativo” e una “disparità di trattamento” fra coloro che esercitano la propria attività sotto forma di impresa individuale e coloro che invece scelgono una forma giuridica e a una struttura più complessa.

    È noto, inoltre, che le imprese individuali possono avere una struttura molto articolata, e ciò sicuramente le parifica, per quanto concerne l’applicazione del decreto, agli enti e alle società.

    Per tutti questi motivi, il Decreto 231/2001 deve ritenersi applicabile anche alle imprese individuali.

    Rosa Aimoni.

     
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