E' condannabile per "stalking" chi "perseguita" il proprio "ex" con ingiurie e minacce perpetrate tramite "Facebook"!
E' il "social network" maggiormente utilizzato dal popolo degli internauti ed, in particolare, dei "navigatori del web" italiani : Facebook ha ,ormai, raggiunto una popolarità indiscussa tanto da essere considerato come uno "strumento indispensabile da utilizzare" almeno una volta al giorno!
In effetti, l'utilità di Facebook deriva dalla possibilità di effettuare tutta una serie di "operazioni" finalizzate al mantenimento dei "contatti" tra persone , nonché alla ulteriore possibilità di "allargare i propri orizzonti sociali" , conoscendo nuova gente attraverso la "bacheca", la "messaggistica istantanea", i "blog" ,e così via...
Come tutte le "cose buone", tuttavia, anche l'abuso nell'utilizzo di tale importante "strumento virtuale" può comportare gravi ripercussioni ,in alcuni casi, addirittura conseguenze giuridiche di rilevanza penale , come quando, attraverso Facebook, vengano diffuse ingiurie e minacce.
Il Tribunale di Foggia, sezione penale, in una sua recentissima sentenza, ha, difatti, affermato che nel caso in cui un ex fidanzato "si serva" di Internet, ed in particolar modo, del sistema di messaggistica istantanea di Facebook per " controllare" ma, soprattutto, minacciare ed ingiuriare il proprio ex partner , il medesimo commette il reato di "stalking",ed è , pertanto meritevole di subire il provvedimento di "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex ragazza convivente", vittima di tali atti persecutori.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio dei magistrati dauni , l'imputato del reato di "stalking", dopo che la propria ex compagna aveva deciso di interrompere la loro convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi, inviati tramite il "social network Facebook", contenenti minacce ed ingiurie. Inoltre, evidentemente non soddisfatto, il medesimo aveva, altresì, "violato" il domicilio della "ex partner" e percosso la stessa, cagionandole lesioni!
Per il Tribunale di Foggia, nel caso specifico, " ..i messaggi, inviati tramite Facebook, possono integrare il reato di stalking anche poichè la parte offesa è da ritenersi attendibile non solo per l'esistenza di più certificati medici, comprovanti plurime lesioni sofferte a causa del proprio ex, ma anche per le dichiarazioni testimoniali della madre della vittima in merito ai messaggi telefonici ricevuti dalla figlia, nonchè sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione."
La sentenza del Tribunale foggiano si pone in linea con quanto affermato recentemente anche dalla Suprema Corte di Cassazione, ed assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di "stalking" , che viene definito dall'art. 612 bis del c.p. come quel reato commesso da "chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni". ( Cass. Pen.,V sez. penale, sentenza 24 giugno 2011, n. 25488)
La previsione normativa del reato di stalking non può non assumere una particolare rilevanza e "delicatezza" anche alla luce dell'attuale sviluppo tecnologico. In effetti, come nel caso sottoposto all'attenzione dei magistrati foggiani, i " famigerati e temuti atti persecutori" risultano essere forme di condotta realizzabili non solo attraverso l'utilizzo del telefono o delle lettere anonime, bensì utilizzando, altresì, le nuove tecnologie offerte dai vari "social network", tramite "posta elettronica", per mezzo della "messaggistica istantanea" e con "strumenti" affini!
Inoltre la vittima può essere "perseguitata", controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.), in quanto gli strumenti del cosiddetto "web 2.0", proprio perché dotati di una maggiore "interattività", che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono , spesso, delle insidie che possono essere "sfruttate" da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli!
Foggia, 12 luglio 2011 Avv. Eugenio Gargiulo
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