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L'avv. Eugenio Gargiulo a "Top Calcio 24": "Ecco perché, in base alle norme della giustizia sportiva, le attuali classifiche dei campionati professionistici verranno stravolte"!!!

Mentre l'inchiesta penale sul "calcio sommesse" , avviata dalla Procura di Cremona, procede e rischia di estendersi anche al campionato di serie A, coinvolgendo squadre come la Roma , la Fiorentina, il Genoa , il Napoli ed il Lecce, parallelamente qualcosa comincia a muoversi anche sul piano della giustizia sportiva, con la richiesta di acquisizione dei vari carteggi, messi a disposizione dalle Procure di mezza Italia, da parte dei massimi organismi del calcio preposti alla tutela della integrità e lealtà dello svolgimento delle manifestazioni sportive.

Le società di calcio, difatti, sono "soggetti giuridici" tanto per l'ordinamento dello Stato che per l'ordinamento sportivo e, pertanto, agli obblighi e doveri che derivano dalle leggi dello stato si affiancano quelli derivanti dalle regole sportive. Mediante l'affiliazione alla "Federazione Italiana Gioco Calcio" le società diventano centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa federale, come del resto tutti coloro che entrano a far parte dell'organizzazione sportiva ufficiale, in qualità di dirigenti, staff, o tesserati. La violazione delle regole federali comporta l'insorgenza, a carico del trasgressore, di una responsabilità, e l'applicazione della conseguente sanzione da parte degli Organi di giustizia federali.

In taluni casi, come nell'attuale circostanza di "frode sportiva finalizzata all'illecita determinazione dei risultati dei match di calcio" , lo stesso fatto può essere generatore di responsabilità sia nell'ordinamento sportivo sia nell'ordinamento statale. I due procedimenti sono autonomi , ma dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, la violazione di obblighi o divieti contemplati dai regolamenti federali, per i quali sia prevista la combinazione di sanzioni amministrative sportive della conseguente insorgenza nei confronti dei trasgressori di una responsabilità di tipo disciplinare, configura le ipotesi del cosiddetto "illecito sportivo", che comporta l'insorgere di responsabilità disciplinare.

Per le società sportive è prevista una responsabilità nei seguenti casi: a)quando il fatto è commesso da chi rappresenta l'ente ai sensi della normativa federale; b)quando il fatto è commesso da persone estranee alla società , ma lo stesso risulti vantaggioso per la compagine sociale; c)in conseguenza di fatti violenti commessi dei propri sostenitori in occasione di una gara. Si suole, pertanto, solitamente parlare, in questi casi, di "responsabilità oggettiva" delle società di calcio, che un istituto giuridico tipico dell'ordinamento sportivo, vigendo, di contro, in sede di giustizia ordinaria penale, il rigido principio normativo della responsabilità penale!

L'avv. Eugenio Gargiulo , recentemente dichiarato dalla "Google Zeitgeist" il legale italiano "più cliccato sul web" nel 2010, è intervenuto telefonicamente a "Top Calcio 24", seguitissima emittente sportiva che trasmette in tutta Italia gratuitamente grazie al digitale terrestre, per chiarire meglio le norme di giustizia sportiva che saranno applicate a questa nuova "tangentopoli del calcio" scoperchiata dagli organi inquirenti, nonché per precisare quanto certe società sportive rischino, in termini di penalizzazioni, sanzioni e ammende, qualora saranno appurate responsabilità dirette o indirette di propri tesserati.

"Alcuni miei colleghi, certamente validissimi ma inesperti di diritto sportivo, hanno sostenuto in questi giorni la tesi giuridica che vedrebbe indifferenti, sia sul piano amministrativo che su quello federale, le società di calcio rispetto ad eventuali accertamenti in sede penale di responsabilità personale dei singoli calciatori tesserati per le stesse." Questi stessi colleghi - ha proseguito l'avv. Eugenio Gargiulo -, affermano , addirittura, " che le società coinvolte per colpa dei propri tesserati potrebbero costituirsi parte lesa nella vicenda, chiedendo il risarcimento dei danni anche per la lesione dell'immagine".

"Ma la situazione di diritto sportivo è completamente opposta" – evidenzia l'avv. Eugenio Gargiulo- "....bisogna, difatti, distinguere totalmente la giustizia ordinaria da quella sportiva. Se la Procura di Cremona ha assicurato che per alcune società di calcio, tra cui, ad esempio, l'Ascoli, in serie B, non sono emerse fattispecie di responsabilità penalmente rilevanti , in ambito sportivo è da ritenersi il contrario. In base all'articolo 4 ,comma 2, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 2007 e successivo a "Calciopoli" del 2006) , infatti, "Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e (...)la società cade in responsabilità oggettiva per qualsiasi azione contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, compiuta da qualsiasi tesserato, quindi anche dei suoi giocatori, anche se questi (come nel caso di Sommese dell'Ascoli) siano stati messi fuori rosa da tempo".

A quali sanzioni , quindi , le società "oggettivamente" coinvolte andrebbero incontro? "Se saranno accertate responsabilità minori, come per il caso recentissimo del Ravenna - conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - si potrebbe decidere in tempi brevi ( massimo in agosto) per la penalizzazione di qualche punto ma, nei casi più gravi, la retrocessione e la perdita di titoli sportivi, acquisiti nel campionato appena concluso, sarebbe molto probabile , con la conseguenza giuridico-sportiva che,, trattandosi di pene afflittive, sarebbero da scontare nella stagione in corso!!!" .


Avv. Eugenio Gargiulo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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