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L’avv. Eugenio Gargiulo spiega  quali sono le sanzioni ,previste dalla giustizia sportiva,  nel caso di impiego in gara di calciatori in posizione irregolare.

Uno dei casi di giustizia sportiva che più frequentemente dà luogo a procedimenti disciplinari, impugnazioni e ricorsi è costituita dall’impiego di calciatori in posizione irregolare. Talvolta, simili violazioni regolamentari, emerse in prossimità della fine dei campionati, hanno addirittura determinato la sospensione delle classifiche in attesa dei giudizi avanti agli organi regionali e nazionali, dando luogo ad avvicendamenti anche nelle posizioni di vertice delle graduatorie finali.

Le ragioni dell’irregolarità della posizione di un atleta, spesso, sono costituite dalla mancata espiazione di una sanzione disciplinare o da errori nella procedura di tesseramento, considerato che, ad eccezione dei giocatori stranieri, non è previsto un vaglio preventivo, rispetto all’efficacia del vincolo di tesseramento.

Il reticolato normativo federale, in proposito, è più scarno e chiaro di quanto si possa pensare. L’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8,alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte…la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque”.

Pertanto, in caso di reclamo promosso dalla compagine avversaria, l’utilizzo durante l’incontro di un calciatore in posizione irregolare determina l’irrogazione della sanzione della perdita della gara per 3-0. Inoltre, il comma 8 della medesima norma stabilisce che “alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”. Nessun’altra previsione regolamenta l’utilizzo di calciatori in posizione irregolare e le relative punizioni.

Si badi bene, la sanzione della penalizzazione di un punto per ogni gara disputata (art. 17, comma 8, C.G.S.) opera esclusivamente in ipotesi di revoca da parte della F.I.G.C. posteriore all’utilizzo, e senza limiti temporali. Evenienza che, per la verità, interviene abbastanza spesso in ambito dilettantistico, con conseguenze spesse volte devastanti sulla posizione di classifica della società coinvolta. Il trattamento sanzionatorio così perentorio deriva dal fatto che l’utilizzo dell’atleta avviene sotto la responsabilità del club mentre il diretto interessato non può ignorare il provvedimento federale di squalifica vigente nei propri confronti. Da qui il trattamento condivisibilmente consistente in una pena così severa.


Alla luce di quanto disposto dalle norme di cui sopra, nulla quaestio qualora venga interposto, nei termini fissati dal Codice di Giustizia Sportiva, reclamo al Giudice Sportivo o all’organo di giustizia competente in appello. Il club che abbia utilizzato un calciatore in posizione irregolare sarà sanzionato con la perdita della gara per tre a zero e, qualora fosse intervenuta, prima della partita contestata, revoca del tesseramento, con un punto di penalizzazione in classifica.
Ma cosa avviene quanto l’irregolarità viene accertata dopo lo spirare dei termini per la proposizione del reclamo? Certamente, in ossequio al principio, fondamentale nell’ordinamento sportivo, di salvaguardia dello svolgimento delle competizioni e di certezza delle classifiche, il risultato della partita è intangibile e la violazione regolamentare deve essere segnalata non già al Giudice Sportivo, bensì alla Procura Federale.

Pertanto, alla luce del principio sopra esposto, i Giudici Sportivi investiti, oltre il termine regolamentare, di verificare se un calciatore abbia preso parte ad una gara in posizione irregolare, con ogni provvedimento consequenziale, dichiarano inammissibile il reclamo, con salvezza del risultato maturato sul campo, trasmettendo i relativi atti alla Procura Federale, per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili.

 Dal 1° luglio 2007, in ragione della necessaria separazione dei poteri e delle competenze tra gli organi federali, siffatta prerogativa appartiene in via esclusiva alla Procura Federale che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva ha il dovere di svolgere “tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari, fatti salvi i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati Regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento della Procura Federale stessa”.

In ragione di ciò, si può concludere che l’iter corretto, in caso di irregolarità della posizione di un calciatore in una o più gare, una volta decorsi i termini per la proposizione del tempestivo reclamo al Giudice Sportivo, consista nella proposizione di un esposto alla Procura Federale, con richiesta di attivazione senza indugio, e successivo deferimento dei soggetti responsabili (solitamente il Presidente del club, il dirigente che ha sottoscritto la distinta gara, il calciatore e la società a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva) avanti alla competente Commissione Disciplinare (regionale in caso di campionati regionali o provinciali, nazionale in caso di tornei su scala nazionale).

Tutto quanto sopra precisato – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo -  può perfettamente aderire al recentissimo caso della gara  di Lega Pro Martina-Foggia, finita 2-1 che, come noto ,  non è stata omologata dal giudice sportivo, in seguito al reclamo inoltrato dalla società Foggia  calcio per una presunta posizione irregolare nel tesseramento di un giocatore del Martina,il senegalese Ousmane Diop ,  il cui passaporto e relativo tesseramento conterrebbero  dati sbagliati.

I  legali del Foggia hanno predisposto e presentato regolare istanza alla procura federale,come da Codice di Giustizia Sportiva,  provando le difformità nei documenti del calciatore del Martina , tali da inficiarne il tesseramento, nonché chiedendo conseguenzialmente la vittoria a tavolino della gara.

Se  l’istanza è stata predisposta correttamente dagli avvocati del sodalizio dauno , la Procura Federale ed il Giudice sportivo non potranno che accogliere  il ricorso del Foggia calcio e sancire la vittoria 0-3 a tavolino nella gara non omologata contro il Martina! Non ci resta, quindi, che attendere giorno 27 gennaio per verificare le decisioni in merito.

avv. Eugenio Gargiulo 

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