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La questione giuridica sulla configurabilità dell’associazione a delinquere in tema di ultrà e tifo organizzato violento era stata sollevata da una sentenza del Tribunale di Catania che aveva ritenuto , tempo fa , gli ultrà catanesi come un gruppo organizzato, ma non soltanto per il tifo sportivo.

Secondo il Tribunale di Catania, infatti , gli ultrà costituivano un'associazione a delinquere tesa a usare la violenza contro gli «sbirri»: poliziotti e carabinieri che durante le partite di calcio assicurano la sicurezza allo stadio.

Sulla spinosa questione giudiziaria , interviene anche il noto legale foggiano - avv. Eugenio Gargiulo – il quale sull’argomento evidenzia come con un'interessante recente sentenza , il Tribunale di Bergamo si è proprio occupato della eventuale relazione e connessione tra il reato di “associazione per delinquere” e tifo organizzato.

La summenzionata pronuncia giurisprudenziale , ha escluso la configurabilità del reato associativo contestato ad alcuni ultras dell'Atalanta in relazione al compimento di più reati di rissa, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti, adunata sediziosa e minaccia a pubblico ufficiale, realizzati in tempi diversi in occasione di alcune partite della squadra di calcio bergamasca. A risultare decisivo per la pronuncia di non luogo a procedere è il rilievo che i singoli episodi violenti non appaiono riconducibili ad un programma criminoso comune prestabilito, rappresentando la risposta a fatti contingenti e non prevedibili. ( in tal senso Tribunale di Bergamo, 28.2.2014 - dep. 14.3.2014)

Gli ultrà –spiega l’avv. Eugenio Gargiulo – devono essere ritenuti giuridicamente come un’ associazione spontanea fondata sulla comune fede calcistica , e la giustizia ordinaria deve prevedere l’esclusione del reato associativo se le azioni violente sono determinate da fatti contingenti e non prevedibili.

All'associazionismo tra tifosi, caratterizzato da un legame stabile e durevole fondato sulla comune fede calcistica, anche quando dà luogo a strutture articolate di tipo verticistico, eventualmente dotate di mezzi economici e logistici, non può attribuirsi carattere patologico nei termini previsti dall'art. 416 c.p. qualora i singoli episodi violenti attuati nei confronti delle tifoserie avversarie e/o delle forze dell'ordine costituiscano la risposta a fatti contingenti e non prevedibili, per cui non appaiono riconducibili ad un programma criminoso comune prestabilito (nel caso di specie le azioni violente attuate nel corso degli anni dalla tifoseria atalantina erano scaturite dallo scarso rendimento della squadra, da attriti con altre tifoserie, dall'introduzione della tessera del tifoso, dall'adozione dei provvedimenti di D.A.SPO. da parte del Questore).

Nella sentenza del Tribunale di Bergamo ,il giudice osserva come il reato associativo sia caratterizzato da tre elementi: “Il vincolo associativo, l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una struttura organizzativa”. Requisiti che secondo il gup “non possono ritenersi adeguatamente dimostrati attraverso le indagini”.

In sintesi – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo - gli ultrà non sono un’associazione finalizzata a commettere reati da stadio!

Foggia, 29 gennaio 2015
Avv. Eugenio Gargiulo

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