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Partita la “stagione dei saldi”: i consigli dell’avv. Eugenio Gargiulo per acquistare in sicurezza!
A cura della dott.ssa Rosa Aimoni
Pillole Giuridiche è una rubrica dedicata a tutti coloro che vogliono essere informati sulle novità normative.
Non saranno riportate disquisizioni dottrinali o giuridiche, ma in maniera semplice ed essenziale saranno spiegate le norme di interesse generale e le sentenze.
Partita la “stagione dei saldi”: i consigli dell’avv. Eugenio Gargiulo per acquistare in sicurezza!
Sesso sfrenato e rumoroso, in condominio e nelle ore notturne, costano al “latin lover” pugliese una condanna per “stalking”, ed il risarcimento danni a favore dei vicini “molestati”!
La moglie che pratica “gaslighting” nei confronti del marito può essere condannata al risarcimento del danno!
Se la moglie tradisce il marito senza che il rapporto coniugale sia in palese crisi, è lei tenuta a versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge !Condannata a pagare all’ex marito tradito un assegno di circa 300 euro al mese, la moglie infedele che non è in grado di dimostrare che il tradimento è arrivato quando il rapporto con il coniuge era già in crisi.
La visita del genitore non affidatario è intesa non solo come un diritto, ma anche come un dovere direttamente discendente dalla qualità di genitore e dagli obblighi di solidarietà che sorgono all’interno della famiglia e che non vengono meno in caso di separazione o divorzio.
“Chi non lavora, non fa l’amore….questo mi ha detto ieri mia moglie”, cantava nel 1970 Adriano Celentano. Ed il principio espresso nella nota canzone del “supermolleggiato” più famoso d’Italia, era stato preso alla lettera da una moglie 47enne della provincia di Foggia che ,poiché non sopportava psicologicamente lo stato di “disoccupato” del marito , aveva deciso categoricamente di rifiutare ogni forma di “prestazione sessuale” nei confronti del povero coniuge, costretto così ad anni di forzata astinenza affettiva morale e ,soprattutto, fisica.
Anche i Tribunali italiani cominciano ad usare il “pugno di ferro” nei confronti di quei genitori che, benché separati, non la smettono di litigare, e per i quali ogni scusa è buona per rinfacciarsi reciprocamente le colpe. Che succede, infatti, se il peso di questo intollerabile clima d’odio viene scaricato sui figli, con danni alla loro crescita e all’equilibrio interiore, già messo a dura prova dalla separazione giudiziale o dal divorzio?
“Farsi i selfie” ( ovvero degli autoscatti) è la moda del momento? Non proprio, perché è da quando esistono le macchine fotografiche amatoriali che si fanno foto insieme ad amici, davanti a panorami mozzafiato o accanto ad opere d’arte. Quello che è cambiato è solo lo strumento: se un tempo bisognava sempre chiedere al passante di turno la gentilezza di scattare una foto, oggi il click può essere fatto da soli, senza disturbare nessuno, con un braccio allungato all’altezza del volto o con l’asta allungabile
Tuttavia, in proposito ,è necessario sapere che esistono delle situazioni e dei luoghi in cui “farsi i selfie” è vietato addirittura dalla legge : per esempio, quando una persona si scatta una foto davanti alla proprietà privata o all’opera di un’altra persona che, invece, vorrebbe mantenerla riservata. E che dire invece dei selfie che, in sfondo, presentano il volto di altre persone: che succede se queste ultime non vogliono essere inserite nell’autoscatto di un estraneo? Conseguenze che, certamente, potrebbero farsi più gravose quando a rimanere immortalato involontariamente è un minorenne.
Quanto in premessa, per quanto banale, serve a individuare il giusto approccio da seguire se si vuol stabilire quando “farsi i selfie” è vietato. E la risposta all’interrogativo è abbastanza semplice: è vietato farsi i selfie tutte le volte in cui è vietato fare fotografie. Non è infatti la presenza del diretto interessato nell’obiettivo della fotocamera a cambiare le regole di legge!
Sull’argomento , il noto legale foggiano , avv. Eugenio Gargiulo, evidenzia come, fermo restando che non esiste una normativa che stabilisca in quali casi è vietato fare fotografie e/o selfie, non si può che procedere caso per caso, andando a individuare una serie di possibili ipotesi che si verificano più di frequente:
Difatti, si possono fare fotografie agli sconosciuti a condizione che queste non vengano poi pubblicate (su internet o in qualsiasi altro modo) o inviate a terzi (ad esempio con una rete di messaggi su WhatsApp). Se però ad apparire in sfondo al selfie sono bambini o comunque minorenni, anche se in luogo pubblico l’immagine va cancellata. I genitori potranno impedire l’autore di tenere il file nel proprio telefonino o nella fotocamera.
La legge sul diritto d’autore – precisa l’avv. Eugenio Gargiulo - vieta la riproduzione di opere altrui senza il consenso del titolare. Questo significa che sarebbe illegittimo un selfie fatto davanti ai quadri di un pittore, anche di strada, che non abbia prestato autorizzazione. Stesso discorso in una mostra fotografica ove si possano scorgere, sebbene in secondo piano, le opere altrui. Chiaramente ciò non vale se l’artista è invece un musicista in quanto l’immagine non è in grado di riprodurre i suoni; ma le cose si capovolgono se, invece dello scatto, si realizza un video.
Ma può parlarsi attualmente di una “patologia da selfie”? L’avv. Eugenio Gargiulo conclude, minimizzando il fenomeno: “Se proprio vogliamo parlare di mania da selfie, dovremmo piuttosto confinarla al momento successivo,ovvero quello della pubblicazione sui social come Facebook o Instagramm. Ma senza demonizzare troppo il fenomeno: anche qui la storia ci insegna che, spesso, le serate con gli amici venivano interrotte dalla visione dei filmini di famiglia o dalla visione di interminabili album fotografici. Insomma, all’uomo e alla donna è sempre piaciuto mettersi in mostra e ora che la tecnologia consente di farlo con maggiore facilità, raggiungendo una platea enorme di destinatari, si tende a criminalizzare un fenomeno sempre esistito!”.
Foggia, 18 maggio 2017
avv. Eugenio Gargiulo
Gli esercizi pubblici hanno l’obbligo di avere una toilette funzionante, ma possono impedirne l’accesso a coloro che non sono clienti! Sia la normativa di legge, attualmente in vigore,sia la giurisprudenza non riconoscono un diritto all'utilizzo del bagno nei locali pubblici, tranne che per i clienti degli esercizi commerciali. In buona sostanza non esiste, ex lege, alcun diritto all'utilizzo del bagno in bar e ristoranti, a meno di non aver consumato qualcosa presso l'esercizio commerciale.
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