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Il genitore separato che, nei giorni di visita stabiliti dal giudice nella causa di separazione o divorzio, non va a trovare i figli, deve risarcire questi ultimi per il danno affettivo provocato loro.
A cura della dott.ssa Rosa Aimoni
Pillole Giuridiche è una rubrica dedicata a tutti coloro che vogliono essere informati sulle novità normative.
Non saranno riportate disquisizioni dottrinali o giuridiche, ma in maniera semplice ed essenziale saranno spiegate le norme di interesse generale e le sentenze.
Il genitore separato che, nei giorni di visita stabiliti dal giudice nella causa di separazione o divorzio, non va a trovare i figli, deve risarcire questi ultimi per il danno affettivo provocato loro.
Importante recente sentenza della Suprema Corte: Colui che coltivi occasionalmente marijuana in casa , può fruire del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis del d.l.gs. n. 28/2015, salvo che non vi siano precedenti per lo stesso reato.
Originale recentissima sentenza della Cassazione: non può essere concessa alcuna libera uscita al soggetto che, sottoposto ai “domiciliari”, chieda di potersi recare in chiesa per ascoltare la messa. Per la Suprema Corte,difatti, i bisogni spirituali sono primarie esigenze di vita che grazie alla tecnologia possono soddisfarsi anche a casa, davanti alla tv, mentre i domiciliari restano inviolabili!
In assenza di una di tali “giuste cause”, dunque, è sempre bene attendere la prima udienza davanti al presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati.
Originale recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione: chi conserva nella memoria del computer (cd. hard disk) file “ a luci rosse”, ossia porno (sia che si tratti di fotografie che di film ) non risponde di alcun reato. La detenzione di materiale pornografico non è punita dal nostro ordinamento. Altrettanto il download di file porno non costituisce un illecito penale, salvo ovviamente la violazione degli eventuali diritti d’autore del proprietario del contenuto. Ma, qualora questi li abbia messi a libera disposizione della rete, l’utente è libero di scaricare, conservare, archiviare.
In forza della recentissima sentenza numero 18429/2015, depositata il 18 settembre, la Corte di Cassazione ha ritenuto logiche e fondate le dimissioni rassegnate dal lavoratore a causa dell'assoggettamento a ritmi di lavoro improponibili.
Importante recentissima sentenza in materia di sosta a pagamento: il Tribunale di Bari, chiamato a giudicare circa l’impugnazione di una pronuncia emessa in primo grado dal Giudice di pace, con la sentenza n. 19 del 2015 ha sancito che, se si subisce una sanzione amministrativa per aver sostato in una zona a pagamento oltre l’orario indicato in ricevuta, la contestazione della multa non può che avvenire con querela di falso.