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Aveva investito, con la sua Jeep, un esemplare di lupo appenninico lungo la strada provinciale che da Accadia conduce a Sant’Agata. Il Giudice di Pace di Bovino ha condannato la Regione Puglia e la Provincia di Foggia al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’”investitore”.
di Avv. Eugenio Gargiulo 

L’episodio risale a circa tre anni fa , alla metà del mese di ottobre, ed aveva trovato spazio , per la sua “particolarità”, sulle pagine delle varie “cronache locali”.

Il conducente e proprietario di un fuoristrada, si era imbattuto, a sera inoltrata, in un esemplare di lupo appenninico lungo il tratto di strada provinciale dauna, che conduce da Accadia a Sant’Agata di Puglia.



Il giovane esemplare di lupo, sbucato dalla folta macchia “mediterranea” che costeggia quel tratto di strada, gli si era “parato innanzi” all’improvviso e così repentinamente dal non fornire al conducente dell’autoveicolo nemmeno il tempo di “sterzare” per poter cercare di evitare l’impatto.

Il violento urto che ne era seguito aveva provocato la morte del lupo, la cui carcassa, successivamente e dopo i dovuti trattamenti, era andata ad arricchire il patrimonio del Museo Provinciale di Storia Naturale di Foggia, nella ex sede del Liceo Scientifico “Marconi” in viale Di Vittorio, ove è ora esposto al pubblico e fa “bella mostra” di sé al cospetto dei numerosi visitatori .
Il lupo investito era risultato essere un giovane esemplare della specie “Canis Lupus” (lupo appenninico), particolarmente protetta sia da leggi nazionali che da normative comunitarie, e facente parte – secondo una ricerca effettuata dall’Osservatorio di Ecologia Appenninica di Roseto Valfortore - di una piccola popolazione di lupo suddivisa in alcuni gruppi familiari costituiti da pochi esemplari del numero ,forse, di non più di una ventina di unità.

Poichè la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, si pensava che la vicenda giuridica, successiva all’evento, sarebbe stata connotata dalla richiesta di risarcimento del danno subito, per la perdità di un suo “animale protetto”, da parte dello Stato Italiano nei confronti dell’incolpevole “investitore”.

Ed ,invece, è stato proprio il conducente e proprietario dell’autoveicolo a chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla sua “Jeep” nei riguardi dell’Ente Regione Puglia, obbligata per legge alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica presenti sul suo territorio, nonché nei confronti della Provincia di Foggia, competente nell’espletamento di tutte le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica relativa al circondario di sua pertinenza.

Tramite un legale, lo sfortunato automobilista “investitore” si rivolgeva al Giudice di Pace di Bovino, competente territorialmente, per ottenere una sentenza di condanna ,della Regione Puglia e della Provincia di Foggia, in solido, all’integrale risarcimento dei danni subiti, a seguito dell’urto con il lupo, dalla carrozzeria del suo autoveicolo

Il Giudice di Pace di Bovino, dopo una lunga e completa istruttoria, durata circa due anni, decideva di dare ragione all’automobilista, proprietario della Jeep , accogliendo la sua richiesta di condanna al risarcimento dell’intero danno nei confronti della Regione Puglia e dell’Ente Provincia di Foggia. .

Il Magistrato dauno motivava il suo provvedimento traendo spunto da quanto già sancito , in vicende analoghe , dalla Suprema Corte di Cassazione , affermando nello specifico che, “…….Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni, province, e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione e la Provincia, in quanto obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, sono responsabili- ex art. 2043 c.c.- dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

L’automobilista , protagonista del singolare quanto sfortunato episodio, si è , pertanto, potuto “consolare” con il risarcimento ottenuto grazie alla sentenza del Giudice di Pace di Bovino; lo stesso non potrà dirsi relativamente al “povero lupo investito”, al quale resterà, invece, una tutt’altro che “gratificante popolarità ” derivante dall’essere esposto “imbalsamato” presso il Museo Provinciale di Storia Naturale di Foggia.



Foggia, 22 luglio 2008 Avv. Eugenio Gargiulo

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