Il caso : Se un agente di Polizia Municipale redige un verbale di infrazione stradale, annotando non correttamente un numero di targa di un veicolo e, successivamente, conferma, in sede di reclamo sporto dall’ utente sanzionato , quanto da lui erroneamente trascitto - Il più delle volte si è “costretti” a pagare la multa “ingiusta” per evitare lungaggini giudiziarie antieconomiche e spesso dall’esito incerto e tutt’altro che scontato.
di avv Eugenio Gargiulo
E’ uno degli “incubi” più ricorrenti che affliggono gli utenti della circolazione stradale: ovvero l’ essere destinatari della notifica di
una contravvenzione ingiusta poiché non si è mai commessa l’infrazione contestata nel verbale inviato a domicilio.
Purtroppo, dati statistici alla mano, nel nostro Paese capita sempre più spesso che si venga multati “con leggerezza” per un divieto di sosta o per un attraversamento di un incrocio al segnale di rosso del semaforo e che tali contestazioni risultino provenire da città ove l’utente automobilista non si sia mai recato in quella giornata e, addirittura , non abbia mai visitato durante la sua esistenza.
Spesso il destinatario di tali ingiuste contravvenzioni elevate nei propri confronti si rivolge immediatamente all’organo di Polizia
Municipale che ha redatto il verbale contestato, chiedendone la rettifica causa l’ evidente errore di trascrizione della targa annotata , ma ricevendo risposta quasi sempre negativa e l’ invito a contestare il verbale amministrativo dinanzi agli organi giudiziari competenti.
In questo caso al cittadino destinatario del provvedimento sanzionatorio non resta che rivolgersi ad un legale qualora intenda
impugnare il verbale errato e , soprattutto, procedere per le vie giudiziarie solo nel caso in cui si disponga di una prova certa contraria rispetto a quanto affermato nell’atto amministrativo da contestare.
Al verbale di accertamento di un divieto di sosta redatto da agenti di Polizia Municipale viene, infatti, riconosciuta efficacia di piena prova fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 del codice civile, in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Non sussiste, invece, detta efficacia quando l’agente di polizia municipale esprima,nel redigere il detto verbale, giudizi valutativi
oppure quando il suddetto pubblico ufficiale menzioni circostanze relative a determinati fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro di giudizio sufficientemente obiettivo, e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante dei margini di apprezzamento da parte del verbalizzante.
Pertanto, nel caso di accertamento di un divieto di sosta con relativa redazione di un verbale amministrativo nel quale sia
specificatamente indicato un numero di targa, tale verbale costituisce piena prova fino a querela di falso in ordine al numero di targa accertato visivamente dall’agente di polizia municipale verbalizzante, quando lo stesso successivamente interpellato dai propri superiori confermi la autenticità e genuinità di quanto dichiarato in verbale.
In questa malaugurata circostanza , allo sfortunato automobilista multato non basterà ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace
competente territorialmente per ottenere l’annullamento del verbale affetto da errore materiale non rettificato dagli organi di Polizia Municipale verbalizzanti, ma lo stesso dovrà sobbarcarsi l’onere del preliminare procedimento giudiziale di querela di falso.
Solo grazie a tale ulteriore e antecedente giudizio, che si svolge dinanzi al tribunale territorialmente competente ed in composizione collegiale, l’automobilista destinatario della multa contestata potrà far rilevare la falsità della copia del verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale ed ottenere la correzione di detto errore materiale con la conseguente cancellazione totale del documento dichiarato falso, mediante annotazione a margine del menzionato verbale
.
Per farla breve al malcapitato automobilista , incappato in una multa per divieto di sosta a lui indirizzata per erronea trascrizione di un numero di targa , converrà , sia per questioni di tempo, sia per la non economicità della procedura di opposizione, sia per la possibilità che il proprio ricorso venga respinto, pagare l’ingiusta sanzione quando la stessa risulti essere non eccessivamente elevata nel suo importo.
Tale soluzione può far rabbia perché ingiusta ma, nel contempo, va accettata se risulta essere il minore dei mali rispetto alla
possibilità ulteriore di constatare che al danno di una multa non “dovuta” si aggiunga la “beffa” di un ricorso giudiziario respinto dal Prefetto o dal Giudice di Pace in quanto non sufficientemente supportato da prove certe atte alla contestazione del verbale errato.
Foggia, lì 9 settembre 2008 Avv. Eugenio Gargiulo
