Sono annullabili dal Giudice di Pace competente che ravvisi in giudizio la mancata audizione personale dell’automobilista multato da parte del Prefetto.
di Avv. Eugenio Gargiulo (
Il Giudice di Pace di Cerignola accoglie il ricorso di un automobilista multato avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento,
emanata dal Prefetto di Foggia, poiché rileva in giudizio l’assenza della prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente innanzi al Prefetto al quale era stato rivolto il primo ricorso per l’annullamento della multa.
Nei mesi scorsi avevano fatto discutere e avevano provocato veri e propri “moti popolari”, con la conseguente costituzione di numerosi gruppi ed associazioni di “utenti-automobilisti” coinvolti, le decine di migliaia di multe piovute “tra capo e collo” di numerosi cittadini beccati dagli autovelox posizionati sul tratto di SS. 16 compreso tra Foggia e Cerignola, così come le migliaia di contravvenzioni stradali elevate nei confronti degli automobilisti foggiani, sorpresi dall’ “infernale aggeggio” a transitare in via Arpi, chiusa dal gennaio 2008 al traffico veicolare.
In questi mesi, da parte dei legali investiti della suddetta problematica, sono stati inoltrati migliaia di ricorsi avverso le suddette multe sia nei confronti della Prefettura di Foggia , sia investendo della questione i Giudici di Pace di Foggia e di Cerignola.
Difatti, avverso le sanzioni amministrative elevate per violazione del Codice della Strada, è possibile fare ricorso alternativamente ( quindi o all’uno o all’altro, a pena di inammissibilità) al Prefetto o al Giudice di Pace, competente territorialmente ,entro i sessanta giorni seguenti alla contestazione o notificazione della contravvenzione.
Quando la “multa” viene impugnata davanti al Prefetto, in caso di rigetto, l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ,da questa Autorità emessa , non potrà che essere nella sua entità “almeno il doppio del minimo edittale” previsto dal codice per il tipo di contravvenzione contestata.
Se, invece, si impugna la “multa” dinanzi al Giudice di Pace , lo stesso non potrà che accertare o meno la legittimità della contravvenzione , confermando, nel caso rigetti il ricorso, solo l’accertamento della violazione e ,quindi ,lasciando immutato l’importo della multa contestata.
I motivi di legge, addotti nei propri ricorsi dagli automobilisti multati nelle circostanze cui sopra, sono stati i più svariati e, talvolta anche davvero “giuridicamente ingegnosi”. Si è infatti sollevata la questione della taratura degli autovelox e della loro conformità ai parametri previsti per legge; si è fatto riferimento alla mancanza di competenza territoriale dell’Autorità di Polizia Municipale emanante il provvedimento; ci si è appellati alla mancata visibilità sia dell’apparecchiatura preposta alla rilevazione dell’infrazione , sia della cartellonistica del caso , anche essa da predisporsi in conformità dei dettati normativi.
Tuttavia il “motivo - cavillo” che rischia, per davvero, di “mandare a monte” gli effetti del gran numero di contravvenzioni elevate ,
sembra essere quello riconosciuto dal Giudice di Pace di Cerignola in una sua recentissima e innovativa sentenza, con laquale ha annullato sia il verbale di accertamento della multa elevata dalla Polizia Municipale, sia la successiva ordinanza ingiunzione del Prefetto di Foggia che la confermava, raddoppiandone l’importo.
“E’ illegittima l’ordinanza- ingiunzione prefettizia se manca la prova in giudizio dell’avvenuta convocazione del ricorrente che aveva fatto richiesta di audizione personale….. questo è un motivo esclusivo ed assorbente dell’accoglimento dell’opposizione ed è motivo di nullità dell’intera procedura sanzionatoria”.
La motivazione ed il principio giuridico espresso nella sentenza del Giudice di Pace di Cerignola possono davvero rappresentare uno “spartiacque” relativamente alla vicenda dell’accoglimento della gran massa di ricorsi confluiti avverso le decine di migliaia di multe per l’appunto elevate in questi ultimi mesi nella nostra Provincia, grazie all’opera degli autovelox.
Basterà, infatti, che a seguito della espressa richiesta di essere “ascoltato personalmente” da parte del cittadino ricorrente, il
Prefetto , magari per la difficoltà organizzativa insorta a causa della gran mole di ricorsi avanzati, non possa o riesca a “convocare” lo stesso per un’audizione dinanzi a sé, che, nel caso di specie , il ricorrente potrà “avvalersene”, successivamente, dinanzi al Giudice di Pace competente, che procederà all’annullamento della sanzione irrogata.
Bisognerà, altresì, vedere nei prossimi mesi se l’orientamento del Giudice di Pace di Cerignola( non vincolante) , sarà “fatto proprio” anche dai “colleghi” dell’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia, così anche se la Prefettura appronterà qualche soluzione-rimedio a quello che appare un “cavillo -legale” per ora dimostratosi vincente .
Foggia, 2 ottobre 2008
Avv. Eugenio Gargiulo
