Cade scendendo le scale dell’edificio in cui risiede da anni: per il Tribunale di Foggia non deve essere risarcito dal condominio in cui abita. La beffa aggiunta al danno
Da: Avv. Eugenio Gargiulo (
L’usuale frequentazione dei luoghi nei quali è avvenuto l’incidente è, per il Tribunale di Foggia, indizio di una condotta non diligente e responsabile del condomino, infortunatosi scivolando lungo le scale dell’edificio ove risiede. Le strisce gommate antiscivolo non sono obbligatorie per legge ed il Condominio non è,quindi, obbligato, eccezion fatta per particolari situazioni di pericolo, a posizionarle lungo le “pedate” delle scalinate.
Al danno derivatogli per lesioni conseguite a seguito di una brutta caduta lungo le scale dell’edificio in cui abita da anni, si è
aggiunta, altresì, la beffa di non vedersi riconosciuto alcun diritto al risarcimento delle lesioni riportate in conseguenza della rovinosa “scivolata” derivantegli dall’aver impegnato una rampa di scale del proprio edificio ricoperta da acqua piovana mista a cera, applicata dal custode del suo stesso stabile.
E’ quanto capitato, a Foggia, ad un giovane di circa una trentina di anni che, non accorgendosi del fondo scivoloso delle pedate dell’ultima rampa di scale che conduceva all’atrio del condominio nel quale risiede da anni , impegnava le stesse con la celerità tipica di un ragazzo della sua età , finendo, però, lungo e disteso per terra, procurandosi escoriazioni, varie ecchimosi e,addirittura, la frattura di una costola.
Successivamente all’episodio, il giovane, certo della responsabilità del proprio Condominio relativamente all’evento di danno occorsogli, si rivolgeva ad un legale per ottenere il risarcimento del danno sofferto a seguito delle lesioni riportate.
Il legale adiva il Tribunale di Foggia , convenendo in giudizio il Condominio “colpevole” di aver “custodito” in modo non diligente le scale dell’edificio in questione, non dotando le stesse di “strisce gommate” antiscivolo, da posizionarsi sui singoli gradini, al fine di evitare pericoli di sorta per i propri residenti ed, in particolar modo, per terzi soggetti .
Il Condominio, si costituiva in giudizio chiedendo , a sua volta, il rigetto dell’avversa pretesa, sottolineando, nelle proprie difese, la assenza di insidie e di anomalie strutturali delle scale che , tra l’altro, erano ben note nella loro morfologia allo sfortunato condomino, poiché abitualmente da lui impegnate nel corso dei dieci anni di sua continuata residenza in quell’edificio.
Il Tribunale di Foggia, dopo una lunga e accurata istruttoria e esaminata la documentazione prodotta dalle parti, sorprendentemente, dava ragione al Condominio, ritenendo, nel caso di specie, rinvenirsi piuttosto un comportamento colposo del danneggiato che una responsabilità del Condominio convenuto in giudizio.
Per il Tribunale di Foggia, il giovane condomino vittima dell’infortunio , pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità
che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi. Egli, infatti, aveva impegnato troppo velocemente le scale rendendo così instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra. Con quel “modus operandi” a nulla sarebbe servita la presenza di strisce gommate antiscivolo, tra l’altro non obbligatorie per legge, occorrendo invece che il giovane avesse assicurato quanto meno la presa ai corrimani delle scale , dinanzi a quello stato di percepibile pericolosità dei luoghi.
Il Tribunale dauno ha ,quindi, ritenuto, non poter applicare, nel caso specifico, il principio della presunzione di responsabilità del
condominio quale “custode giuridico” (art. 2051 c.c.) delle scale comuni dell’edificio, in quanto la condotta negligente e non responsabile del giovane, infortunatosi scivolando, era confermata dalla sua innegabile conoscenza dello stato dei luoghi, oltre che dalla percepibilità visiva della condizione di scivolosità delle scale. Le stesse, inoltre, erano risultate , a seguito di una perizia di ufficio, ordinata dal magistrato foggiano, regolari nel loro rapporto tra alzata e pedata , dotate di corrimano a norma di legge, e con gradini non usurati, né presentanti alcuna anomalia morfologica.
Ancora più attenzione, allora, quando si impegnano le scale dell’edificio in cui si abita: c’è il rischio di poter restare , come è
capitato al nostro giovane foggiano, “danneggiati e beffati” doppiamente dal non vedersi riconosciuto alcun risarcimento del danno e, altresì, dall’essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Foggia, 4 dicembre 2008
Avv. Eugenio Gargiulo
