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La novità del “canone Rai”, inserito nella bolletta bimestrale dell’ENEL, è scattata con il primo gennaio 2016 ( anche se si pagherà a partire dal 1° luglio solo sulla prima casa).

Il rischio di errori , nei confronti degli utenti/consumatori, è elevato, in particolare quando l’intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv.


Sull’argomento, il noto avvocato foggiano Eugenio Gargiulo prova a chiarire, in sintesi, tutto quello che c’è da sapere per non commettere errori.

In primis, va evidenziato che il canone si pagherà in bolletta , a partire dal 1 luglio 2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti . Dal 2017 invece sarà diviso in 10 rate da 10 euro, da Gennaio a Ottobre (20 euro a bolletta). Pertanto, non si pagherà sulla bolletta dell’ultimo bimestre dell’anno! Bisogna , poi, chiarire che il pagamento del canone Rai avverrà mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

In secondo luogo,bisogna avvertire che il canone Rai deve pagarlo chiunque detenga un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Ma , se fin qui nessun cambiamento rispetto al passato, la novità è che , da questo anno, si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Qualora ciò non corrispondesse a verità, per superare questa presunzione, si dovrà presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata” e ,pertanto, è necessario ripresentarla ogni anno.

A riguardo, le varie associazioni e movimenti dei consumatori consigliano di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’avv. Eugenio Gargiulo ricorda che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false!

L’eventuale disdetta dovrà essere inviata sempre in tempo utile. Così come continuano a dover essere comunicate le variazioni intervenute che si era obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio di residenza. Nello specifico: se si è ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in possesso si dovrà inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.

Di contro, se non si detiene più alcun televisore, si dovrà inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Qualora lo si abbia portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione; mentre, in caso di furto, la denuncia. Infine, in caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo del decesso.

Ultimi chiarimenti del caso:

1) Nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a100 euro, dai 113,50 del 2015.

2) Non è più possibile chiedere il “suggellamento” del televisore: la manovra finanziaria ha eliminato questa possibilità. Non era , tuttavia, una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco!

3) Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI per gli over 75 è ora stato elevato a 8.000 euro annui.

4) Se si è proprietari di una seconda abitazione dove vi è un televisore, non si è tenuti apagare un secondo abbonamento. Lo stesso se si detengono in casa più televisori. Difatti, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.

Infine, va precisato che non sono previste sanatorie per gli arretrati, che andranno in prescrizione solo a distanza di 10 anni!

Foggia, 8 gennaio 2016

avv. Eugenio Gargiulo

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