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Da oggi, con l’approvazione, da parte del Governo, del pacchetto “depenalizzazioni” (in ossequio al disposto dell’art. 2, comma 2, della l. n. 67/2014), escono dal codice penale alcuni dei reati minori, quelli cioè sanzionati con la multa o l’ammenda, tra cui l’ingiuria (Art. 594 cod. pen.). Depenalizzati anche il turpiloquio (parolacce e bestemmie) e gli atti contrari alla pubblica decenza ( Art. 726 cod. pen).

Conseguentemente, dire “vaffan…”, oppure offendere una persona non sarà più oggetto di denuncia e, quindi, di procedimento penale!

Fino ad oggi l’ingiuria era stata punita (almeno sulla carta) con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro. In concreto, la sanzione non veniva quasi mai applicata, tenuto conto dei carichi dei tribunali che portavano buona parte dei procedimenti alla prescrizione; senza contare poi che, per i fatti più tenui, il colpevole otteneva l’automatica archiviazione del procedimento, senza applicazione della pena. Di conseguenza, la norma penale aveva perso il proprio carattere deterrente!

Di contro, con l’ avvenuta depenalizzazione del reato de quo, le cose cambiano notevolmente. La sanzione, infatti, anche se si configura come civile (l’illecito, infatti, non è più penale), potrà andare da 100 a 8.000 euro. Se, invece, c’è l’attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone, al posto della reclusione fino a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro, si passa alla sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro.

Ora, differentemente dal passato, chi è stato ingiuriato non dovrà più sporgere querela ai carabinieri o depositare tale atto alla Procura della Repubblica, ma dovrà intentare una causa ordinaria di tipo civile, delegando il proprio avvocato (appunto un avvocato esperto in diritto civile). A seconda della gravità del danno e, quindi, dell’importo richiesto in risarcimento, il giudizio andrà intrapreso davanti al Giudice di Pace (fino a 5.000 euro) o al Tribunale (da 5.000 euro in su).

Partirà, così, una causa (più o meno lunga, a seconda di quanti testimoni è necessario sentire, del carico di lavoro del magistrato , o della celerità dei rispettivi difensori, ma certo non inferiore a tre anni) durante la quale lo Stato non interverrà affatto. In buona sostanza la controversia si svolgerà solo tra l’offeso e il colpevole. Lo Stato subentrerà solo con l’emissione della sentenza: se questa, infatti, sarà di condanna, il giudice obbligherà il colpevole a pagare:

1) il risarcimento dei danni alla persona offesa e, con esso, le spese processuali: in caso di mancato pagamento, il creditore potrà agire tramite il pignoramento, previa notifica della sentenza e dell’atto di precetto;

2) una sanzione civile alla cosiddetta Cassa Ammende, ossia allo Stato: in caso di mancato pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e interverrà Equitalia, notificando la famigerata cartella di pagamento e procedendo anch’essa al pignoramento nelle forme più celeri della cosiddetta esecuzione forzata esattoriale (si pensi che, in tali ipotesi, è possibile pignorare il conto corrente senza passare neanche dal giudice dell’esecuzione). Equitalia, però, non potrà né iscrivere ipoteca sulla casa, né pignorarla (salvo che il colpevole abbia già altri debiti con l’erario), poiché l’importo minimo del debito per far scattare la prima misura è di 20.000 euro e, per la seconda, è invece di 120.000 euro!

Nel caso in cui, invece, la parte danneggiata non intenda iniziare una causa o, magari si limiti solo a far scrivere una lettera di diffida al colpevole da parte del proprio avvocato, non scatterà la sanzione civile e il responsabile dell’ingiuria resterà impunito: non dovrà pagare, cioè, alcunché alla Cassa ammende!

Foggia, 18 gennaio 2016
avv. Eugenio Gargiulo

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