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Tutela del Consumatore: recentissima sentenza del Tribunale di Foggia in tema di "contratto di fornitura del gas per utenza domestica, contestazione bollette e onere probatorio ricadente sul consumatore, fruitore del servizio"
Avv. Eugenio Gargiulo (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Cattive notizie per i consumatori-utenti foggiani che hanno intenzione di contestare le bollette del gas proprio non "digerite" poiché di importo elevato.
L'alternativa al vedersi respinta la propria opposizione e contestazione dal Giudice competente investito della vicenda, è il premunirsi di tutta una serie di prove e dati certi relativi alle difformità tra le risultanze contabili dell'azienda erogatrice del servizio ed i consumi reali di cui si è beneficiato.

Il Tribunale di Foggia ha , infatti, proprio in questi giorni depositato una originale sentenza che, invertendo la rotta di quanto già fissato come principio di diritto in precedenti decisioni, ha invece sovvertito alcuni elementi fino ad ora valutati sempre a favore del consumatore-utente

Nel respingere, difatti, una opposizione al pagamento di una serie di bollette-fatture di fornitura del servizio del gas metano, avanzata da un consumatore-utente che riteneva la somma da pagare non congrua, poichè divergente dalle risultanze reali dei consumi da lui effettuati, il Tribunale di Foggia si è espresso a favore dell'azienda erogatrice del servizio, che si era limitata alla sola produzione delle fatture-bollette e degli estratti delle proprie scritture contabili affermando che " Le fatture emesse dalla società che eroga il servizio del gas metano devono essere considerate , nel caso concreto, fatture diverse da quelle tipiche della contabilità di una società. In realtà si tratta di fatture inviate periodicamente al cliente, con l'applicazione di tariffe pubbliche di cui l'utente è informato ad ogni spedizione.

Qualora l'utente non disconosca , successivamente all'invio della bolletta , le risultanze della stessa relative ai consumi rilevati attraverso apparecchi meccanici, non si ha motivo di dubitare dell'efficacia probatoria delle risultanze contabili dell'azienda erogatrice del servizio, che le produca nella causa instaurata dal consumatore-utente che si opponga al pagamento delle fatture-bollette inviategli."

La sentenza del Tribunale di Foggia ha già sollevato un polverone soprattutto tra le Associazioni dei Consumatori territoriali le quali , considerata la portata sfavorevole della stessa a danno dei consumatori- utenti, hanno subito richiamato i principi di diritto affermati in questi anni sull'argomento in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione.

L'utente che contesta la bolletta, ma non chiede nel contempo il controllo del consumo del gas della propria utenza domestica, non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere probatorio. Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano - che pretende il pagamento delle somme contestate - dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata,
riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale.

E'questo uno dei principi di diritto fissati sul tema in esame dal massimoorgano di giurisdizione, ovvero la Cassazione Civile, Sezione III, nella sentenza n. 10313 del 28 maggio 2004.

La fattura, se proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi, rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero per ottenere un provvedimento di ingiunzione di pagamento emanato da un Tribunale o un Giudice di Pace, purchè ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Tuttavia essa non può rappresentare nel giudizio di merito prova idonea né in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazionedel fondamento della pretesa.

In parole povere se , successivamente alla notifica della ingiunzione di pagamento, il consumatore-utente abbia fatto opposizione alla stessa, investendo il Tribunale o il Giudice di Pace competente per valore, nel giudizio che ne seguirà ogni elemento in merito alla prova del credito vantato per la fornitura erogata da parte dell'imprenditore dovrà essere dimostrato prescindendo dalle cifre annotate nelle fatture relative al servizio fornito all'utente.

La Corte di Cassazione, poi, in un'altra sua recentissima sentenza (Cass. civ., Sez. III, Sentenza 3 Aprile 2008 ,n. 8549) afferma e spiega che " la fattura è un atto giuridico a contenuto partecipativo in quanto consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti relativi ad un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto. Al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto."

La ultimissima sentenza sull'argomento emessa dal Tribunale di Foggia si pone, pertanto, in rotta di collisione con quanto deciso e affermato dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra indicate e richiamate ed è destinata ad essere oggetto di contestazione da parte delle Associazioni dei Consumatori locali che appaiono già sul "piede di guerra" nel riaffermare i principi di diritto sopra evidenziati dalla Corte di Cassazione, certamente più favorevoli verso gli utenti nonchè implicanti una maggiore tutela del consumatore.

Foggia 14 gennaio 2009

Avv. Eugenio Gargiulo

Avv. Eugenio Gargiulo

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