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Si vendica dell’ex-fidanzata affiggendo nel bagno di un locale, dalla stessa frequentato periodicamente, un suo fotomontaggio osè: viene condannato dal Tribunale di Foggia al risarcimento dei danni morali
Avv. Eugenio Gargiulo ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )
  In rete viene definita “fake picture” . Chi naviga in Internet ed ha dimestichezza con il computer e programmi di “fotoritocco” come “Microsoft PhotoDraw” o “Adobe Photoshop”, conosce bene il significato del termine “fake-picture”, con il quale si indica una foto ritoccata, generalmente di qualche celebrità, tramite l’utilizzo del computer e l’impiego dei “software” sopra menzionati,

Il “fake-picture” si realizza quando una immagine fotografica di un soggetto viene modificata attraverso la combinazione con altre immagini che, aggiunte e “incollate” alla foto originale da cui si parte, creano una nuova “realtà fotografica”,tuttavia, non vera (dall’inglese fake = falso).

Le motivazioni che sottendono alla realizzazione di un “fake-picture” possono essere le più svariate; di solito tali “fotomontaggi” si realizzano per scopi di satira o , comunque per “deridere” qualche personaggio pubblico. I confini tra il lecito e l’illecito civile di questa particolare forma di “espressione artistica” sono molto labili tanto che i Giudici dei vari Tribunali italiani spesso valutano in modo differente casi analoghi che vengono sottoposti alla loro attenzione.

Nell’ episodio giudicato dal Tribunale di Foggia, invece, il fotomontaggio era stato utilizzato come “arma” di vendetta da parte di un giovane della provincia dauna nei confronti della sua ex-fidanzata, “rea” di averlo “lasciato” dopo dieci anni di fidanzamento.

Il giovane, non avendo ancora smaltito la delusione patita a seguito dell’abbandono, aveva deciso di “punire” la sua ex compagna , “irridendola” al cospetto degli amici comuni e degli avventori che frequentavano il medesimo locale cittadino, in cui la ex coppia era stata solita intrattenersi nei momenti di svago in compagnia.
Aveva così affisso sulle pareti del bagno del locale un paio di fotomontaggi della propria ex-fidanzata, dal contenuto osè che di
originale recavano solo l’immagine del viso della ragazza .

La giovane donna, oggetto del fotomontaggio, dopo aver scoperto l’autore del “beffeggiamento” ai suoi danni, non l’aveva presa affatto con “sportività” e aveva deciso di rivolgersi ,tramite un legale, al Tribunale di Foggia per ottenere un risarcimento dei danni morali sofferti a seguito dell’episodio verificatosi.

In giudizio, il ragazzo- ex fidanzato, si era difeso giustificando il proprio gesto come un semplice atto di “goliardia”, che non poteva aver leso l’immagine fisica e psichica della sua ex compagna, in quanto i fotomontaggi affissi nel bagno del locale erano facilmente individuabili come dei falsi e quindi non avrebbero potuto ingenerare, in chi li avesse visti, alcun errore sulla veridicità della realtà rappresentata dagli stessi.

Il Tribunale di Foggia non ha inteso ,invece, aderire alla tesi del giovane “foto-ritoccatore”,condannandolo al risarcimento dei “danni non patrimoniali”, quale conseguenza della offesa e lesione al diritto all’immagine della sua ex-fidanzata, prodotta dall’affissione in un luogo aperto al pubblico dei fotomontaggi osè “incriminati”.

Il Giudice dauno ha motivato la sua decisione affermando che : “ costituisce illecito civile risarcibile la divulgazione, da parte di un altro soggetto, di una foto o fotomontaggio senza il consenso specifico ed esplicito da parte dell’avente diritto che rechi pregiudizio alla reputazione sociale, al diritto all’identità personale e alla riservatezza”.

Ed ancora”.. così come affermato dalla Suprema Corte in una sua recentissima sentenza, l'illecita affissione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 l. n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 cost., che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c.. (Cassazione civile , sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433).

Nel non ravvisare nel caso specifico alcuna giustificazione ai fotomontaggi affissi in un luogo aperto al pubblico, il Tribunale
foggiano ha, poi, sottolineato il principio di diritto alla base della tutela della lesione dell’immagine psico-fisica della persona, affermando: “..L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze,l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.”

Sul fronte della liquidazione del danno morale , invece, il Tribunale dauno ha deciso di procedere in via equitativa, tenendo conto delle finalità che il fotomontaggio intendeva perseguire , ovvero il deridere l’altrui reputazione, e limitando il valore del risarcimento in considerazione della circostanza rilevante della mancata ripetizione dell’ affissione delle foto in altri spazi aperti al pubblico,ad eccezione di quella avvenuta nel bagno del locale cittadino, determinando,così, in €. 3.000 la somma congrua a risarcire il danno non patrimoniale lamentato dalla ragazza oggetto della imbarazzante “burla-fotografica”.

Foggia, 22 gennaio 2009
Avv. Eugenio Gargiulo









Avv. Eugenio Gargiulo

 

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