Il Giudice di Pace di Foggia, in una sua recentissima sentenza, ha condannato il noto gestore di telefonia mobile al risarcimento dei danni non patrimoniali per non aver erogato un “bonus” di traffico telefonico a favore di un suo utente
Avv. Eugenio Gargiulo (
Christmas card, Vodafone family, You & Me e tutta una serie di piani tariffari telefonici più intricati di una “giungla amazzonica”, che promettono agli utenti del servizio di telefonia mobile, che ad essi aderiscano tramite l’acquisto di una “carta servizi”, la convenienza della successiva erogazione di “bonus di traffico telefonico gratuito”, da potersi utilizzare per le successive chiamate verso altri utenti della rete telefonica sia “fissa” sia “mobile”.
Spesso i suddetti piani tariffari si presentano davvero di difficile comprensione e, quando si pensa di “averli in pugno”, spesso si incappa in sorprese spiacevoli, come quella in cui è incorso un cliente “Vodafone mobile” che , a fronte dell’adesione ad un piano tariffario che prevedeva l’erogazione di un “bonus” di circa 80 euro in traffico telefonico, non si è visto successivamente riconoscere, dal gestore di telefonia mobile, tale addizionale gratuita di credito, così come promessogli in partenza.
L’utente, residente nella città di Foggia , non avendo ricevuto risposta alcuna al proprio reclamo inoltrato al “servizio Clienti
Vodafone” , e avendo in seguito investito della questione la Commissione di Conciliazione presso la Camera del Commercio e Artigianato, senza tuttavia ottenere alcun esito positivo della vicenda, decideva di rivolgersi ad un legale, che convocava in
giudizio il “gestore telefonico”, reo di non aver erogato il “bonus” previsto da quel piano tariffario, chiedendo la condanna dello
stesso, oltre che alla erogazione del bonus promesso in contratto, altresì, al pagamento dei “danni morali”, sofferti dal cliente, per aver inutilmente cercato, più volte, di contattare la Vodafone al fine di ottenere una soluzione bonaria e stragiudiziale della controversia .
Il Giudice di Pace di Foggia, al termine di una approfondita istruttoria e sentite le parti in causa, ha depositato in questi
giorni la sentenza n. 1597/08 con la quale ha dato ragione all’utente-cliente , condannando la Vodafone al pagamento della somma di euro cinquecento/00 quale danno morale derivante dalla lunga ed estenuante attesa che aveva dovuto sopportare il “consumatore danneggiato” al fine di ricevere il servizio richiesto e garantito.
Il Giudice dauno ha motivato la propria decisione affermando il principio in base al quale all’utente “.. deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno personale per il subito turbamento della qualità della vita e delle attività di relazione, per il danno esistenziale, lo stress e le sofferenze morali cagionate dalle continue richieste di notizie per poter comprendere le motivazioni del mancato servizio senza alcuna giustificazione.
I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa in sintonia con gli insegnamenti della Suprema Corte, per la quale l’unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale , ma compensativa di un pregiudizio non economico ( Cassazione Civile, sezione III, 31 maggio 2003 , n. 8827).
Nella fattispecie ,allora, tenuto conto dello stato di inquietudine procurato all’attore, si ritiene equo valutare in euro 500,00 il danno derivante dalla lunga ed estenuante attesa di ricevere il servizio richiesto e garantito…..”
La sentenza è stata chiaramente accolta con entusiasmo dalla Associazioni dei Consumatori territoriali, perché è sintomatica di un’attenzione sempre più crescente, da parte degli organismi giudiziari, nei confronti dei diritti dei consumatori, spesso bistrattati e non tenuti in debito conto da parte delle grosse società che gestiscono la produzione e fornitura dei servizi e beni economici.
L’augurio è che sentenze come questa traccino la via per l’applicazione di una “tutela giuridica” sempre maggiore del
“consumatore-utente” nei confronti dello strapotere economico e quindi “contrattuale” delle grosse società ,che gestiscono il servizio di telefonia mobile e fisso, che spesso impongono , in un regime di “oligopolio”, tariffe e costi superiori alla qualità del servizio promesso ed erogato nel concreto.
Foggia, 19 gennaio 2009 Avv. Eugenio Gargiulo
