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Lo ha affermato il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, inquadrando come giuridicamente illegittimo il licenziamento “in tronco” irrogato nei confronti di una segretaria ,rea di aver “flirtato” con il figlio dell’imprenditore,diretto antagonista dell’azienda nella quale era impiegata da anni
Avv. Eugenio Gargiulo (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Fedeltà al datore di lavoro? Per l’imprenditore “foggiano” , protagonista della vicenda dai “contorni boccacceschi”, è un principio di legge da interpretare nel senso più rigoroso e pressocchè identico al dovere di fedeltà coniugale , la cui violazione, nel rapporto matrimoniale, è fonte di separazione giudiziale con addebito di colpa nei confronti del coniuge fedifrago.

Lei, la procace segretaria , protagonista del pruriginoso episodio approdato nelle aule di giustizia, si era difesa, dapprima nei
confronti del proprio datore di lavoro e, successivamente, in sede giudiziaria, sostenendo la tesi della distinzione e assoluta separazione tra la condotta impeccabile, da lei stessa sempre osservata sul posto di lavoro, e le proprie vicende sentimentali, appartenenti alla sfera privata ed , in quanto tali, avulse da ogni elemento del rapporto lavorativo.

L’imprenditore , invece, aveva ritenuto che la circostanza che la “propria fedele segretaria” flirtasse, al di fuori dell’orario di
lavoro, proprio con il figlio del suo maggior concorrente sul mercato economico, non poteva essere accettata e “perdonata”, in quanto tale situazione poteva danneggiare la propria azienda , per la possibilità che la dipendente potesse , a livello confidenziale, rendere edotto l’imprenditore concorrente delle strategie di marketing, pianificate per il futuro. Aveva, pertanto, deciso di irrogare alla “lavoratrice fedifraga” la sanzione più severa ovvero il licenziamento per giusta causa.

La questione era ,quindi, approdata nelle aule di Tribunale, ove la difesa approntata dagli avvocati della segretaria licenziata in tronco, aveva mirato ,altresì, a evidenziare gli aspetti più “reconditi” della vicenda, oltre che quelli prettamente giuridici, provando in giudizio la esistenza di un interesse sentimentale e affettivo del “datore di lavoro tradito” nei confronti della sua avvenente ex-segretaria, motivazione questa che sarebbe stata determinante sulla decisione di irrogare la grave sanzione contestata in seguito alle circostanze di fatto accadute.

Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, chiamato ad interpretare ed applicare alla questione in esame la disciplina normativa prevista dall’art. 2105 del codice civile, si è espresso affermando che, nel caso di specie, non è dato rinvenire una violazione dell’obbligo di fedeltà, contemplato nella norma codicistica, nonchè nello Statuto dei Lavoratori.

Nel motivare la propria sentenza ha ,infatti, statuito che <<...
L'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato (art. 2105 cod. civ.), - secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (vedasi, per tutte, le sentenze n. 3719/88, 8299, 6342, 1711, 495/87) -, va collegato ed "integrato" con le clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175, 1325 c.c.) ed impone al lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro, di astenersi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli, anche potenzialmente, e, segnatamente, dal compimento di atti univocamente volti alla costituzione di società (oppure di impresa individuale), avente per oggetto la medesima attività economica del datore di lavoro...>>.

Ed ancora “ …Tra gli obblighi del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro vi e' l'obbligo di fedelta' che consiste nel dovere di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare a questa un pregiudizio. E' un dovere imposto nell'interesse dell'impresa, la cui violazione costituisce una mancanza disciplinare che dovra' essere contestata dal datore di lavoro secondo la disposizione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.”

Il Tribunale dauno ha , però, affermato che : “..La situazione di incompatibilita' in cui viene a trovarsi il lavoratore deve essere
produttiva di danno per l'imprenditore. Non e' necessario che il danno sia attuale; esso puo' anche essere solo potenziale in quanto connesso a un'attivita' non ancora effettiva ma gia' preordinata e organizzata.
Nel caso esaminato non si è , però, in presenza di una vera e propria violazione di quell'obbligo di fedeltà che lega il dipendente al suo datore di lavoro e che è previsto dalle norme del codice civile, in quanto non risulta provata, da parte della dipendente licenziata, lo svolgimento né di attività concorrenziale né di trasmissione di notizie utili ,relative all’azienda, a favore dell’imprenditore concorrente.”.

Il dovere di fedeltà, dunque, del lavoratore subordinato si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di astenersi da ogni atto che possa nuocergli, anche solo potenzialmente. Un rapporto affettivo,appartenente alla sfera privata della vita del lavoratore, non è ,invece, di per se stesso fonte di addebito e responsabilità , a meno che non risulti ampiamente provata, in sede giudiziale, la circostanza oggettiva della trasmissione di notizie riservate a favore di una impresa concorrente sul mercato.

Una bella soddisfazione,quindi, per la affascinante segretaria foggiana che, nelle more del giudizio civile, non aveva avuto alcuna difficoltà a reperire una nuova occupazione presso un altro imprenditore operante nello stesso settore; mentre, per il datore di lavoro “condannato” , l’ulteriore beffa di risarcire la sua ex dipendente di tutti gli stipendi maturati dal momento del licenziamento, dichiarato illegittimo.fino alla data della pubblicazione della sentenza

Foggia, 16 febbraio 2009

Avv. Eugenio Gargiulo















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