La bolletta includeva i costi relativi alla tariffazione applicata da una “chat- line” erotica televisiva
Avv. Eugenio Gargiulo (
Eppure l’Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni era stata molto chiara nella sua delibera n. 23/07/CSP -“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2007)-.
Via il porno dallo schermo, senza più eccezioni o zone franche. A partire dai primi di aprile del 2007, non doveva essere più possibile per nessuna emittente televisiva (se non per quelle criptate e a pagamento), sia pubbliche che private, sia nazionali che locali, sia operanti su frequenze terrestri che via satellite, o ancora via cavo, trasmettere immagini “hard”, nemmeno nelle ore notturne.
L’AGCOM aveva voluto così istituire una fascia protetta pressocchè ininterrotta, 24 ore su 24, dalla quale doveva essere bandito tutto ciò che conteneva e contiene «immagini pornografiche che prevedono la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione visiva e/o verbale di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risultino offensivi del pudore».
Il “Garante” aveva raccomandato a tutte le emittenti di uniformarsi alle nuove regole, prevedendo per i trasgressori sanzioni pecuniarie molto pesanti: dai 5.164 ai 51.646 euro, da irrogarsi senza bisogno di preventiva diffida, bensì al semplice riscontro della suddetta violazione.
Nel corso di questi due anni dalla entrata in vigore della suddetta normativa, molte emittenti locali private si sono “regolarizzate”,
rispettando i parametri di legge, e applicando ,in pratica, un vero e proprio “black out” ,nei propri palinsesti ,delle trasmissioni a luci rosse.
Tra queste ultime la “parte da leone” la facevano tutte quelle chat line erotiche che, da mezzanotte in poi, costituivano il principale contenuto di molte tv locali che ,con questi introiti, si finanziavano.
Attualmente,però, non tutte le emittenti private, sia terrestri sia satellitari, hanno obbedito alle disposizioni del “Garante” tanto è che, a molti di noi ancora oggi, sarà capitato, facendo “zapping” televisivo con il telecomando, durante le ore dopo la mezzanotte, di imbatterci in filmati spinti, in cui si pubblicizzano linee erotiche, nonché nelle vere e proprie chat-line erotiche in diretta.
Queste ultime specialmente, catturano la notte oltre un milione di teleutenti (secondo le più recenti stime) , e si caratterizzano per la presenza di signorine, quasi sempre “assai poco coperte”, che, “aiutate” da musiche d’atmosfera e sceneggiature adeguate, suggeriscono al telespettatore quale numero chiamare (in genere un estero 99), per soddisfare qualsiasi propria fantasia erotica .
In una di queste appena citate “hot-line” televisive era incappato un anziano pensionato foggiano che , probabilmente, per “vivere” qualche “brivido notturno” in compagnia della voce di una di queste “ammiccanti signorine”, aveva telefonato ad uno dei numeri suggeriti dalla chat line televisiva, intrattenendosi alla cornetta per oltre quindici minuti con una di queste “particolari operatrici telefoniche”. La sgradita sorpresa per l’anziano teleutente giungeva puntuale con l’arrivo della bolletta telefonica, che includeva anche il costo della “bollente telefonata” effettuata, la quale aveva fatto “lievitare” a dismisura l’importo totale della fattura telefonica.
Il pensionato decideva,quindi, di rivolgersi ad un legale che impugnava la bolletta “salata”, oggetto di contestazione, dinanzi al
Giudice di Pace di Foggia competente, il quale , a seguito di un’attenta ricostruzione dei fatti, decideva per l’annullamento della
parte della fattura telefonica inerente ai costi di collegamento alla chat- line erotica televisiva, in quanto tali somme risultavano il
corrispettivo di un contratto, stipulato con la società che gestiva la “hot-line”, da ritenersi nullo per illiceità della causa. La trasmissione televisiva ,alla quale l’anziano pensionato si era collegato per via telefonica, non avrebbe dovuto, difatti, andare in
onda, in quanto la diffusione della stessa doveva essere vietata ai sensi del dettato normativo introdotto dall’AGCOM, in vigore dal 1 aprile 2007.
Nella sentenza in oggetto il Giudice di Pace di Foggia, rifacendosi ai principi espressi in una importante pronuncia della Corte di Cassazione (n. 25464/04)in materia, ha motivato la propria decisione affermando che <<…Nelle linee telefoniche erotiche, pubblicizzate sulle reti televisive private, si offre all'utente del servizio - dietro pagamento di un valore aggiunto per la connessione alla hot-line - , la possibilità di interagire telefonicamente con un uomo o con una donna al fine di esserne sollecitato sessualmente in misura tale da soddisfare la propria libido. In questo caso, chi offre la propria prestazione percepisce una mercede, per soddisfare la libidine di colui che l'ha richiesta o ne è destinatario.
Chi offre la performance sessuale e il suo fruitore, pur trovandosi in luoghi diversi, sono collegati tra loro in modo tale da poter comunicare e interagire al fine di consumare atti sessuali virtuali . Ed ai fini dell’attuale normativa di legge è irrilevante che chi offra tali servizi e il cliente si trovino in luoghi diversi , ma rileva ,piuttosto, la circostanza che i due soggetti interagiscano tra loro allo scopo di ottenere, almeno per uno dei due, appagamento a desideri sessuali..>>
Per l’anziano pensionato foggiano, dunque, una “brutta avventura”, risolta, fortunatamente, dal Giudice di Pace in suo favore, e che , si spera, “serva di lezione” anche a tanti altri teleutenti in cerca di “emozioni notturne”, che ,come si è visto, procurano,invece, “conti davvero salati”.
Foggia, 20 febbraio 2009 Avv. Eugenio Gargiulo
